sabato 30 ottobre 2010

Professione "archeologo"

"Elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica nel progetto preliminare di opera pubblica".
L'istituzione del suddetto elenco ha provocato legittime reazioni di dissenso da parte degli archeologi, insoddisfatti per come si è concluso il travagliato iter messo in moto dalla cosiddetta legge sull'archeologia preventiva (Codice dei contratti pubblici, artt. 95 e 96).
Si veda ad esempio il documento proposto dall'Associazione Nazionale Archeologi (http://www.archeologi.org/web/news.asp?id=640).
Io non ho mai creduto che l'istituzione dell'elenco fosse il primo passo verso il riconoscimento professionale degli archeologi.
Anche perché ritengo che il percorso sia un altro.
Prima di pensare ad un elenco di professionisti, magari meno pasticciato e più conforme alle reali esigenze del settore, meno confuso è più mirato a delineare diritti e doveri, è necessario
riconoscere che la professione esiste 
stabilire, per legge, che chi interviene nelle attività di ricerca, studio, tutela, vigilanza, ispezione, protezione, conservazione e fruizione dei beni archeologici (tutte, nessuna esclusa) deve essere archeologo, qualifica subordinata al possesso di specifici requisiti chiaramente delineati.
La sede di tali rivoluzionarie precisazioni (qualcuno prima o poi ci spiegherà le ragioni di una così strenua opposizione) non può che essere il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, lo strumento legislativo vigente in materia.
Dopo ben venga l'elenco di professionisti, magari meno unilaterale e più condiviso.

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